2

Mar 2017

Il corposo dibattito che si sta sviluppando sulle regole giuridiche che dovranno disciplinare la “vita” dei robot è molto focalizzato sulla responsabilità risarcitoria per gli eventuali danni che essi potranno arrecare, dall’auto a guida autonoma (sul tema, vedi anche il ns. “Guida autonoma e codice della strada: urge un nuovo diritto”) che provocasse un incidente al robot chirurgico che sbagliasse l’intervento: responsabilità del produttore, responsabilità dell’utilizzatore, responsabilità del manutentore, copertura assicurativa, etc.

Sempre de pecunia agitur : ma in galera per le lesioni o la violazione delle norme anti-infortunistiche, chi ci finirà?

Verrebbe da dire che, poiché la responsabilità penale è solo della persona fisica, l’eventuale soggetto penalmente responsabile sarà colui che il robot avrà utilizzato, così come oggi risponde penalmente dell’incidente automobilistico colui che è alla guida del veicolo.

La questione, forse, è un po’ più complessa, soprattutto con riferimento ai reati colposi.

Nel momento in cui, infatti, l’azione è compiuta con un elevatissimo grado di autonomia, dove le possibilità di intervento e/o di correzione da parte dell’uomo sono di fatto incompatibili con una concreta possibilità di prevenire l’evento, l’eventuale malfunzionamento del robot –non dovuta a negligenze manutentive dell’utente- a chi sarà imputabile? Un bug nell’algoritmo, ad esempio, porterà direttamente al produttore. Questi, tuttavia, sarà di sicuro una grande azienda, magari con sede all’estero, all’interno della quale individuare la persona fisica responsabile sarà praticamente impossibile. Quindi, nessun colpevole penalmente.

Il legislatore, dunque, dovrà fare una scelta tra le seguenti tre opzioni:

  1. lasciare le cose come stanno, senza dettare norme speciali né porre limiti al grado di autonomia dei robot; così facendo, accetterà una progressiva rarefazione della responsabilità penale colposa, magari a vantaggio di sistemi risarcitori certi (quale una tassa sulla produzione e/o vendita di robot che alimenti un fondo di garanzia per i sinistri);
  2. porre limiti al grado di autonomia dei robot, in modo da consentire sempre e comunque un intervento umano in grado di prevenire l’evento; così facendo, farà salvi gli attuali assetti normativi ma potrebbe creare seri ostacoli allo sviluppo tecnologico;
  3. oggettivare la responsabilità penale, individuando sempre e comunque un responsabile, che risponda a prescindere da un’effettiva colpa.

All’università, il professore di storia del diritto romano ci disse che –oramai- tutte le questioni giuridiche possibili ed immaginabili erano state bene o male trattate in oltre duemila anni di esperienza giuridica; non c’era nulla da inventare, bastava solo saper cercare. Era il 1989 ed il muro di Berlino stava per cadere.