19

Ott 2017

E’ quel che deve aver pensato la Suprema Corte in un paio di recenti pronunce, confermate da un’ordinanza di pochi giorni fa, con le quali ha dichiarato inammissibili i ricorsi non accompagnati dall’attestazione cartacea della conformità all’originale della sentenza e della relativa relata di notifica ricevute via pec dal soccombente in appello (Cass. Civ, Sez. III, 14.07.2017, n. 17450 e Cass. Civ., Sez. III, 16.10.2017, n. 24292).

Secondo i supremi giudici, il mancato ingresso del Pct nel processo di cassazione onera il ricorrente di una sorta di reverse engineering delle notifiche ricevute via pec: non potendosi produrre come tali nel processo, esse devono essere “detelematizzate”, trasformandole in copie cartacee, delle quali il difensore attesta la conformità all’originale telematico.

Può essere che la decisione sia formalmente ineccepibile (e deve esserlo, visto le pesanti conseguenze in termini di condanna alle spese).

Il problema, però, è un altro ed attiene alla coerenza del sistema nel suo complesso.

In penale, per esempio, la stessa Cassazione nulla ha eccepito con riferimento a un’identificazione di persona fatta tramite Facebook, senza alcun successivo riconoscimento più materiale (Cass. Pen., Sez. II, 12.09.2017, n. 45090).

Fatta la tara alla diversità delle regole sostanziali e processuali (ricordiamo che ciò che è valido in civile può essere illecito in penale, illegittimo in amministrativo, lecito in ambito fiscale e sanzionabile in ambito disciplinare: e io come mi regolo? Fatti tuoi!), è anche vero che le notifiche fatte via pec sono state introdotte di recente nel nostro ordinamento e che la norma del codice di procedura civile in questione risale al 1940: un problema, quindi, di disallineamento logico e cronologico è innegabile.

La soluzione scelta ha finito per comportare che l’utilizzo del mezzo telematico genera incombenti materiali più gravosi di quelli imposti dall’utilizzo tradizionale della carta: l’esatto contrario di quello che l’introduzione dei mezzi telematici si prefigge.

Non ci resta che aspettare l’arrivo del Pct anche in Cassazione: nel frattempo, aggiungiamo un’altra riga alla check list degli incombenti da spuntare per evitare inesorabili dichiarazioni di inammissibilità dei ricorsi.