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Ott 2017

Il web rappresenta una fonte inesauribile di testi, foto, musiche, filmati, o anche solo di idee e spunti.
Una fonte cui possiamo attingere in ogni momento e con il minimo sforzo, ma non senza qualche rischio.
Molti pensano che un materiale, per il semplice fatto di essere pubblicato sul web e di essere liberamente accessibile, sia anche liberamente utilizzabile.
In realtà, il diritto d’autore esiste anche per i materiali pubblicati nel web, quando abbiano un minimo carattere di creatività e di originalità [1]: il diritto d’autore nasce con la creazione dell’opera (art. 2576 cod. civ.) e spetta ex lege, senza che sia necessario avvisare l’internauta apponendo dei simboli (©) o delle diciture (come ad esempio, “vietata la riproduzione”).

Pensiamo alle foto o alle immagini divertenti che troviamo in rete, magari in Google Immagini: essendo realizzate da altri, sono protette dal diritto d’autore. Non a caso, esistono appositi siti che mettono a disposizione degli utenti una molteplicità di immagini liberamente scaricabili (a pagamento o, in alcuni siti, in modo gratuito), immagini riguardanti i più diversi argomenti.

Lo stesso vale per le canzoni, che vengono spesso utilizzate come sottofondo di video caricati nel web.

È vietato (ovviamente) anche copiare integralmente o in buona parte il testo di articoli, recensioni, notizie tratte dal web.

Copiare è vietato ma esiste la possibilità di citare l’opera altrui, ai sensi dell’art. 70 della legge sul diritto d’autore.

Spesso di parla di un diritto ad una “breve citazione”, in quanto la legge pone dei limiti ben precisi [2]:

  • si può citare un testo altrui solo a fini di critica o di discussione;
  • la citazione dev’essere contenuta entro limiti adeguati al fine di critica o discussione e, quindi, dev’essere limitata alle parti del testo che hanno effettiva attinenza e rilevanza nel contesto della discussione o del discorso in cui viene riportato;
  • la citazione non deve pregiudicare il diritto dell’autore all’utilizzazione economica della propria opera: riportando l’intero testo altrui si renderebbe inutile andare a leggerlo nella fonte originaria, danneggiando così l’autore;
  • va sempre indicato il nome dell’autore e il titolo dell’opera originaria nonché l’editore: nel caso di una pagina web, andrà indicato il nome del sito o del post (nel caso di opera tratta dal web, la norma non lo prevede ma potrebbe essere comunque corretto citare anche il link alla fonte).

Ciò significa che chi copia e incolla un testo o una pagina web viola il diritto d’autore anche se ne riporta l’autore e magari il link: si tratta, comunque, di una riproduzione integrale che non è consentita.

L’art. 65 [3] della legge sul diritto d’autore prevede un’ulteriore eccezione al diritto d’autore, in quanto ammette la riproduzione di articoli “messi a disposizione del pubblico” (quindi anche degli articoli pubblicati nel web) ma solo quando avviene all’interno di altre riviste o giornali e se la riproduzione o l’utilizzazione non è stata espressamente riservata: la riproduzione di articoli in un sito internet è, dunque, consentita se si tratta di un giornale online mentre, negli altri casi, rimane soltanto la possibilità di una breve citazione ai sensi dell’articolo 70 sopra citato.

L’art. 65 consente la riproduzione di materiali o opere utilizzate in occasione di avvenimenti di attualità ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca ma nei limiti di uno “scopo informativo” e citando comunque l’autore o la fonte.

Nel tentativo di contrastare le violazioni massive del diritto d’autore sul web, da alcuni anni esiste anche un regolamento dell’AGCOM contro la pirateria in rete [4].

Il Regolamento è stato duramente attaccato dalle associazioni dei consumatori e dei provider ma ha superato indenne sia un giudizio di legittimità costituzionale sia il vaglio del TAR del Lazio, che ha ritenuto che il regolamento rientri nei poteri regolamentari e di vigilanza dell’Autorità.

Di fatto, si è introdotto un procedimento semplificato che può essere attivato online da chiunque ritenga violata una propria opera in quanto riportata su un altro sito al di fuori dei limiti consentiti dalla legge sul diritto d’autore (l’art. 9, comma 3, del Regolamento prevede che la Direzione dell’AGCOM possa notificare l’avvio del procedimento “al gestore del sito o al fornitore di servizi di media audiovisivo o radiofonico” quando -ad una prima sommaria cognizione dei fatti- ritenga fondata la richiesta e “ove non risultino soddisfatte le eccezioni di cui agli articoli 65 o 70 della Legge sul diritto d’autore” sopra citati).

Il Garante avvia una brevissima istruttoria e all’esito decide entro tre giorni se rimuovere le opere o disabilitare l’accesso (se il sito ha sede all’estero, ordina ai provider italiani di disabilitarne l’accesso); chi copia ha brevissimi termini per rimuovere volontariamente l’opera contestata.

Chi ritiene violata la propria opera, dunque, ha a disposizione una procedura amministrativa (teoricamente) molto rapida e non deve necessariamente rivolgersi ad un Giudice.

Teniamo presente, infine, che anche Google scoraggia comportamenti parassitari, penalizzando l’indicizzazione di siti che presentino “comportamenti anomali”, tra cui anche la presenza di contenuti non originali ma copiati da altri siti (la penalizzazione vale anche quando si copiano pezzi di pagine o articoli).

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[1] L’art. 2575 cod. civ. prevede che “le opere dell’ingegno di carattere creativo appartenenti al dominio delle scienze, della letteratura, della musica, delle arti figurative, dell’architettura, del teatro e della cinematografia, qualunque sia il modo e la forma di espressione sono protette dal diritto d’autore.”; la definizione è quasi letteralmente ripresa dall’art. 1 della legge n. 633/1941, la c.d. legge sul diritto d’autore.

[2] Art. 70 legge 633/1941- “1. Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussionenei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l’utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali.

1-bis E’ consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. (…)

  1. Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell’opera, dei nomi dell’autore, dell’editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull’opera riprodotta.”.

[3] Art. 65 Legge n.633/1941- “1. Gli articoli di attualità di carattere economico, politico o religioso, pubblicati nelle riviste o nei giornali, oppure radiodiffusi o messi a disposizione del pubblico, e gli altri materiali dello stesso carattere possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico in altre riviste o giornali, anche radiotelevisivi, se la riproduzione o l’utilizzazione non è stata espressamente riservata, purché si indichino la fonte da cui sono tratti, la data e il nome dell’autore, se riportato.
2. La riproduzione o comunicazione al pubblico di opere o materiali protetti utilizzati in occasione di avvenimenti di attualità è consentita ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca e nei limiti dello scopo informativo, sempre che si indichi, salvo caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell’autore, se riportato”.

[4] Con delibera n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013, l’Autorità Garante per le Comunicazioni ha adottato un Regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica