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Dic 2016

(Circolare 07/11/2016 n. 2 Ispettorato Nazionale del Lavoro)

Con la Circolare n. 2 del 7 novembre 2016, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce alcuni chiarimenti in merito all’installazione di apparecchiature di localizzazione satellitare GPS montate su autovetture aziendali alla luce delle modifiche introdotte all’art. 4 L. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) dal c.d. Jobs Act.

Il testo novellato dell’art. 4, comma 2, della L. n. 300/1970, infatti, stabilisce che le procedure autorizzatorie indicate dalla disposizione non si applicano “agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze”.

La Circolare chiarisce che l’interpretazione letterale del disposto normativo porta a considerare quali “strumenti di lavoro” quegli apparecchi, dispositivi, apparati e congegni che costituiscono il mezzo indispensabile al lavoratore per adempiere la prestazione lavorativa dedotta in contratto e che per tale finalità sia stati posti in uso e messi a sua disposizione.

Occorre, dunque, distinguere le ipotesi in cui l’installazione di sistemi di geolocalizzazione sia strettamente funzionale a “…rendere la prestazione lavorativa…”.

L’Ispettorato osserva come, generalmente, gli impianti satellitari GPS rappresentano un elemento “aggiunto” agli strumenti di lavoro, non essenziale all’attività lavorativa, spesso adottato dalle aziende per esigenze ulteriori di carattere assicurativo, organizzativo, produttivo o per garantire la sicurezza del lavoro.  In questi casi, trova applicazione il comma 1 dell’art.4 L. n. 300/1970 e l’installazione potrà avvenire legittimamente solo previo accordo stipulato con la rappresentanza sindacale ovvero, in assenza di tale accordo, previa autorizzazione da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

Solo in casi del tutto particolari i sistemi di localizzazione vengono installati per consentire la concreta ed effettiva attuazione della prestazione lavorativa (ove la stessa non possa essere resa senza ricorrere all’uso di tali strumenti) oppure  l’installazione è richiesta da specifiche normative di carattere legislativo o regolamentare (come nel caso dei sistemi GPS per il trasporto di portavalori superiore a euro 1.500.000,00): in tali casi, essi diventano veri e propri strumenti di lavoro e trova perciò applicazione il comma 2 dell’art. 4 della L. n. 300/1970, senza necessità d’intervento della contrattazione collettiva o del procedimento amministrativo di carattere autorizzativo previsti dalla legge.