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Ott 2026
Il Tribunale di Ferrara dichiara nullo un lodo irrituale perché la clausola compromissoria dello statuto di una s.n.c. affidava la nomina dell’arbitro ai soci, e non a un soggetto estraneo alla società. La decisione sul punto è corretta ma nasconde un’apparente incongruenza: quell’arbitro lo aveva nominato il Presidente del Tribunale.
La clausola viola l’art. 34, comma 2, d.lgs. 5/2003, oggi trasfuso nell’art. 838-bis c.p.c.: nell’arbitrato societario la nomina di tutti gli arbitri spetta, a pena di nullità, a un soggetto estraneo alla società. È il frutto di una scelta del Legislatore, invero un po’ ideologica, che la Cassazione applica da tempo in modo rigoroso.
La clausola invalida non sopravvive come clausola di diritto comune, e la natura irrituale dell’arbitrato non cambia nulla. La nomina presidenziale -definita “radicalmente viziata”- non sana il vizio, perché il potere sostitutivo del Presidente presuppone una clausola valida e serve solo a superare lo stallo nella nomina. Non lo sana nemmeno la partecipazione delle parti, che intendono dare esecuzione alla clausola.
Poiché il meccanismo di nomina è elemento essenziale, la nullità travolge l’intera clausola, senza possibilità di integrazione automatica. L’arbitro non ha mai avuto potestas iudicandi e il lodo è nullo.
Giustizia è fatta!
Poi vengono alla mente un paio di considerazioni.
Se da un lato è vero che entrambe le parti avevano a suo tempo agito e resistito in maniera formalmente non corretta, è altrettanto vero che ad agevolarli in tale direzione è stato il Tribunale, nominando l’arbitro e dando il via alla procedura: neanche stavolta ricorreva quel “mutamento della giurisprudenza [quantomeno del Tribunale] rispetto alle questioni dirimenti” che -ex art. 92 c.p.c.- avrebbe giustificato una compensazione almeno parziale delle spese di lite?
E ora che si fa, si riparte da zero, per discutere davanti al giudice ordinario delle stesse questioni già discusse davanti all’arbitro, a dodici anni di distanza dal recesso? Chiusa la fase rescindente, non c’era spazio per una fase rescissoria, visto che una domanda di condanna in ogni caso c’era? I principi di economia processuale, prevalenza della sostanza sulla forma, salvezza degli effetti degli atti processuali non avevano alcuno spazio per insinuarsi?
Però, son proprio i conti della serva…
